Riconoscimento CFU, attività, competenze

Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

Il Consiglio didattico (con propria delibera e dietro richiesta dello studente) può convalidare, per un massimo di 12 CFU (complessivi nel quinquennio, cioè triennio e biennio), ai sensi dell’art. 14 della Legge 240/2010: 
  • le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 3 CFU;
  • le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 9 CFU. 
Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, pertanto il Consiglio didattico nomina una commissione che valuti la congruità delle conoscenze e abilità sopraccitate con il percorso formativo della Laurea magistrale e convalidi i crediti formativi considerati riconoscibili nei limiti sopraindicati.

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

Il Consiglio didattico, su richiesta presentata dallo studente (secondo le modalità e i tempi previsti dai regolamenti vigenti) e previo esame della relativa documentazione, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti: 
  • nel caso di iscrizione a singoli insegnamenti; 
  • nel caso di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero; 
  • nel caso di trasferimento o passaggio dello studente tra corsi di studio della stessa classe (in questo caso la quota di crediti formativi, relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati); 
  • nel caso di carriera percorsa dallo studente che abbia già conseguito un titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana o straniera e che chieda, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi; 
  • nel caso di possesso di CFU in soprannumero (rispetto ai 180 della norma), acquisiti nel Corso di laurea di primo livello (presso l’Ateneo o in altra università italiana o straniera) e registrati come tali nella verbalizzazione del colloquio d’ammissione al Corso di laurea magistrale. 
Il Consiglio didattico, sulla base dei crediti riconosciuti, deciderà l’eventuale abbreviazione del corso. 

Gli esami annuali sostenuti nell’ambito di corsi appartenenti ai vecchi ordinamenti precedenti il D.M. 509/99 saranno considerati equipollenti a corsi di 12 CFU, quelli sostenuti nell’ambito di corsi appartenenti all’ordinamento ex D.M. 509/99 saranno riconosciuti come equipollenti a corsi di 6 CFU se originariamente di valore 5 (o 6) CFU, a corsi di 12 CFU se originariamente di valore 10 (o 12). 

I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti a tutti gli effetti a quelli corrispondenti rilasciati dall’Università degli Studi di Pavia, sulla base di specifiche disposizioni contenute in convenzioni internazionali. In assenza delle convenzioni, il Dipartimento può deliberare, su proposta del Consiglio Didattico, in relazione alla coerenza dei percorsi svolti, la piena equipollenza del titolo di studio conseguito. 

Non viene definito un periodo di validità temporale dei crediti acquisiti nell’ambito dei corsi di studio. I crediti acquisiti, in carriere pregresse, da studenti decaduti dallo status di studente (per rinuncia agli studi o per non aver sostenuto esami per il numero di anni consecutivi previsti dalla normativa in relazione al tipo di corso di studio) possono essere convalidati con apposita delibera del Consiglio didattico qualora quest’ultimo riconosca la non obsolescenza dei relativi contenuti formativi. 


Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere 


Gli studenti del corso di laurea possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere con le quali siano stipulati accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio). 
Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività all’estero: 
  • seguire corsi e sostenere i relativi esami; 
  • svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi. 
Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa con i docenti delle discipline interessate, deve indicare le attività che intende sostenere all’estero e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il learning agreement (documento contenente l’elenco dei corsi da seguire all’estero con i crediti corrispondenti) che dev’essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il delegato del corso di studio per la mobilità e il corrispondente presso l’Ateneo ospitante. 

Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche sostenute all’estero “Transcript of records” (rilasciata dall’Ateneo estero ospitante), il Consiglio didattico delibererà il riconoscimento degli esami sostenuti all’estero (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU. 

L’Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all’estero qualora conformi all’ultimo learning agreement approvato. 

Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell’ultimo piano di studi approvato dello studente, quest’ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Didattico. 

L’attività svolta dallo studente nell’ambito del programma Erasmus placement può essere riconosciuta dal Consiglio didattico nei termini indicati in precedenza

Ammissioni ad anni successivi

In caso di trasferimenti, passaggi, riconoscimenti (vedi sopra), per l'iscrizione al secondo anno di corso è richiesto di massima un numero minimo di 30 CFU convalidati. Sono ammesse deroghe approvate dal Consiglio didattico.


Certificazioni


Le richieste di riconoscimento delle certificazioni linguistiche internazionali e informatiche saranno esaminate caso per caso dai docenti di settore.